Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

COSTITUZIONE E SCOPI
Articolo 1) È costituita l’Associazione Ricreativa Culturale “PALAZZO PRINA­OGGIONO, ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE” con sede in Oggiono (Le), Piazza Stazione 3; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.
Articolo 2) L’Associazione può svolgere attività ricreative e culturali anche nei settori dello sport, comprese quelle discipline e attività di carattere educative, pedagogico e di promozione sociale, oltre alle attivita commerciali e/o collegate e di sostegno di altre associazioni, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. L’Associazione affiliandosi ad un Ente Nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero dell’lnterno, si adegua e riconosce le finalità dell’Ente. La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 3) Sono compiti dell’Associazione:
-contribuire allo sviluppo culturale, territoriale, sportive e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonchè alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
-organizzare eventi, laboratori, fiere, mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
-avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
-organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l’approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
-promuovere la diffusione e la pratica di ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra i Soci, completare i programmi di formazione ed attuare le iniziative di studio;
-istituire centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
-organizzare e promuovere convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educative, ricreativo, turistico e del tempo libero;
-gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere;
-gestire attività editoriali di informazione, con la pubblicazione di una rivista­notiziario e di strumenti di diffusione cartacei e on-line, connesse alle attività proprie dell’associazione;
-porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa vigente in materia di enti non commerciali.
Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

SOCI
Articolo 4) II numero dei Soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.
Articolo 6) Sono previste due tipologie di Soci: i soci fondatori ed i soci ordinari.
La presentazione della domanda di ammissione è vagliata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione o alla persona da esso incaricata e, se accolta, dà diritto a ricevere la Tessera Sociale. All’atto del rilascio della Tessera Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art. 148 del TUIR).
Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Ordinaria. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono fare parte dell’Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche che enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con diritto ad un solo voto alle Assemblee Sociali.
La validità della qualifica di Socio, efficacemente conseguita all’atto della presentazione della domanda di ammissione, e subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi art. 5) e si considera tacitamente ratificata, senza apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, e ammesso appello all’Assemblea dei Soci. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi, nè a causa di morte (come previsto dal comma lettera f- art. 148 del TUIR).
Articolo 7) I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare alle attività organizzate dall’Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Articolo 8) I Soci sono tenuti: 
– al pagamento della Tessera Sociale;
– al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad esempio la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse; 
– all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.
Articolo 9) I Soci che cessano di appartenere all’Associazione sono espulsi o radiati nei seguenti casi:
-per dimissioni volontarie;
-quando non ottemperino alle disposizioni del presente statute, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
– quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
-per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la propria condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio
o alla destabilizzazione della vita associativa;
– quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall’Assemblea ordinaria. L’Associato radiato non può più essere riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci. PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 10) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
– dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
– dai contributi di enti ed associazioni, quote e contributi associativi, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;
– da eventuali fondi di riserva.

All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a – art. 148 TUIR).
Articolo 11) Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
RENDICONTO ECONOMICO
Articolo 12) II rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successive.
Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’Associazione come previsto dal comma 8 lettera d -art. 148 del TUIR).
Articolo 13) L’ Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.
ASSEMBLEA
Articolo 14) Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.
E’ costituita dagli iscritti nel Libro dei Soci.
E’ ammessa la partecipazione all’Assemblea per delega, che non può essere conferita a un consigliere e a un revisore dei conti, se nominato.

L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessita per la delibera su quanto sotto esposto:

– approvare le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
– eleggere ii Consiglio Direttivo;
– procedere alla nomina delle Cariche Sociali;
– eleggere la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
– approvare il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l’eventuale preventivo;
– approvare gli stanziamenti per le iniziative previste dal presente statuto;
– deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data fissata mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione comunicazione agli associati (come previsto dal comma 8 lettera e -art. 148 del TUIR). L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l’approvazione del rendiconto economico/finanziario, per la discussione sull’attivita svolta e per la programmazione delle attività future. Nelle lettere di convocazione vanno riportati: 

– il giorno, il luogo e l’ora dell’Assemblea;
– l’elenco degli argomenti da discutere.

Al fine di agevolare la partecipazione degli associati è prevista la facoltà di svolgimento di assemblee simultaneamente in sedi differenti, collegate tramite sistemi di telecomunicazione secondo apposito regolamento.
Articolo 15) L’Assemblea straordinaria:

-delibera le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
-decide in ordine allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residua secondo quanto previsto dall’art. 24 del presente Statuto;
-delibera sulla proroga della durata dell’Associazione;
-nomina il liquidatore.
II verbale dell’Assemblea straordinaria, in caso di scioglimento dell’Associazione, deve essere redatto dal Notaio.
Articolo 16) In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, e regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Articolo 17) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci presenti.
Lo scioglimento dell’Associazione, sempre con delibera dell’Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo degli componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene meno l’Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività costituzionali.
L’ Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’associazione, deliberera in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residua avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità a quanto previsto dalla legge 289/2002 ed eventuali sue successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b-art. 148 del TUIR).
Articolo 18) Le deliberazioni dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, salva diversa modalità deliberata dall’Assemblea di volta in volta, oppure salvo previsione di legge.
Articolo 19) L’Assemblea dei Soci e presieduta dal Presidente. L’assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario ed eventualmente di due scrutatori.
Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 20)
II Consiglio Direttivo ècomposto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea tra i propri aderenti.
Almeno tre membri del Consiglio Direttivo devono essere Soci fondatori. Resterà in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
I componenti del Consiglio non hanno diritto ad alcuna retribuzione o indennità, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.
In caso di dimissione o di recesso per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo subentrera un nuovo componente cooptato dal Consiglio Direttivo; il subentro dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea utile.
Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venisse a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, si riterrà dimissionario il Consiglio intero e verrà convocata dal Presidente dimissionario l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Articolo 21) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la meta dei componenti. Le delibere devono essere redatte su apposito libro dei verbali di Consiglio. Al fine di agevolare la partecipazione dei componenti il Consiglio Direttivo, è prevista la facoltà di svolgimento delle riunioni simultaneamente in sedi differenti, collegate tramite sistemi di telecomunicazione.
I membri del Consiglio Direttivo possono delegare ad altri membri la loro rappresentanza.
Articolo 22) II Consiglio Direttivo è investito di tutti poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo: 
– compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;
-redige e presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo e, se previsto, quello preventivo e il rendiconto economico;
– ammette i nuovi associati;
– esclude gli associati salva successiva ratifica dell’Assemblea ai sensi dell’art. 9 del presente statuto;
-è autorizzato a nominare comitati di qualsiasi genere e per qualsiasi oggetto, è autorizzato a nominare comitati di qualsiasi genere e per qualsiasi oggetto, anche all’infuori dei suoi membri;
-delibera, inoltre, in ordine alla resistenza in giudizio o al promovimento di contenzioso nell’interesse dell’Associazione, nominando legali;
-provvede alla nomina, fra gli associati, del Tesoriere determinandone i compiti e gli eventuali poteri. 
Articolo 23) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.
Il Presidente convoca l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo in seduta ordinaria e straordinaria.
In caso di urgenza il Presidente, o il Vicepresidente, se nominate, possono agire, nei limiti dell’ordinaria amministrazione anche senza previa delibera consiliare, con l’obbligo però di sottoporre all’esame del Consiglio, alla sua prima riunione, il loro operato.
Il Presidente ha facoltà di delegare, qualora ve ne fosse necessità o fosse impedito per motivi personali, la sua rappresentanza.
Rappresenta l’Associazione di fronte alle autorità ed e ii suo portavoce ufficiale.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 24) In caso di scioglimento l’Assemblea delibera sulla destinazione del Articolo 24)
patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni
varie in capo all’Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto
(vedi Articolo 17) e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini
di pubblica utilità legge (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25) Se l’Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero 
dell’Interno deve riconoscere e conformarsi ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.
Articolo 26) Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dalla
esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non adire ad altra autorita olfre all’Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.
Articolo 27) Per tutto quanta non e previsto dal presente Statute si fa rinvio alle
norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.
Letto, confermato sottoscritto in Oggiono il 10 Aprile 2019.